Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Il Regolamento della Camera

Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo X - Delle Votazioni
  • Art. 57
    1. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
    2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula << la Camera approva >> o << la Camera respinge >>.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA